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[1]Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di nove membri effettivi e di quattro supplenti, nominati dal Ministro per le finanze.

[2]Esse funzionano in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

[3]Il presidente e' unico per le due Sezioni.

[4]Ciascuna Sezione e' composta, oltre il presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti, di cui meta' sono scelti dallo stesso Ministro per le finanze fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo, e l'altra meta' e' designata dal Consiglio provinciale delle Corporazioni.

[5]I componenti designati dal Consiglio provinciale delle Corporazioni sono scelti:

  • a)quelli della prima Sezione, fra un numero triplo di designati, rispettivamente per un membro effettivo ed uno supplente dall'Unione provinciale degli agricoltori e per un membro effettivo, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura;
  • b)quelli della seconda Sezione, fra un numero triplo di designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art4 · fonte del testo