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[1]((Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

[2]Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

[3]Il presidente e' unico per le due Sezioni.

[4]Ciascuna Sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

[5]I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze; per una meta' di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo; per l'altra meta' fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

[6]Tale designazione e' fatta:

  • a)per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia;
  • b)per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo tra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia)).

Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945. 75 parole tolte, 105 parole aggiunte in 7 capoversi.

Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di tolto: nove aggiunto: un presidente, di otto membri effettivi e di quattro tolto: supplenti, aggiunto: membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

Esse funzionano in due distinte Sezionitolto: , con competenza rispettivamenteaggiunto: : la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni tolto: eaggiunto: , la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

Ciascuna Sezione e' composta, oltre tolto: il aggiunto: che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplentitolto: , di cui meta' sono scelti dallo stessoaggiunto: .

aggiunto: I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanzeaggiunto: ; per una meta' di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e aggiunto: fra funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposotolto: , e l'altra meta' e' designata dal Consiglio provinciale delle Corporazioniaggiunto: ; per l'altra meta' fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

tolto: I componenti designati dal Consiglio provinciale delle Corporazioni sono sceltiaggiunto: Tale designazione e' fatta:

a) tolto: quelli della prima Sezione, fra un numero triplo di designati, rispettivamente aggiunto: per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente tolto: dall'Unione provinciale degli agricoltori eaggiunto: , fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivotolto: , dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura aggiunto: fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia;

b) tolto: quelli della seconda Sezione, fra un numero triplo di designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati aggiunto: per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo tra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art4 · fonte del testo