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[1]((Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.
[2]Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.
[3]Il presidente e' unico per le due Sezioni.
[4]Ciascuna Sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.
[5]I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze; per una meta' di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo; per l'altra meta' fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.
[6]Tale designazione e' fatta:
- a)per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia;
- b)per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo tra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia)).
Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009
