Art. 16
Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano gia' parte, rispettivamente, del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
