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[1]Il Consiglio direttivo e' composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:

  • a)i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
  • b)un rappresentante designato da ciascuna Confederazione fascista dei datori di lavoro;
  • c)un rappresentante designato da ciascuna Confederazione fasciata dei lavoratori;
  • d)un delegato del Partito Nazionale Fascista;
  • e)un delegato per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno e delle finanze;
  • f)il segretario del Sindacato nazionale dei medici e il vicefiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari;
  • g)i presidenti dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro; della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli.

[2]Il direttore generale dell'Ente assiste alle riunioni e ne e' il segretario.

[3]I componenti del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati. E' data pero' facolta' agli Enti che hanno provveduto alla loro designazione chiederne la sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

[4]Per la validita' delle sedute del Consiglio in una prima convocazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri del Consiglio in carica. In seconda convocazione la seduta e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

[5]Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' voti prevale quello del presidente.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art15 · fonte del testo