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Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano gia' parte, rispettivamente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 1 giugno 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art16 · fonte del testo