Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 16
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Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano gia' parte, rispettivamente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 1 giugno 1948
