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Il Comitato esecutivo:

  • 1)fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;
  • 2)esamina le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;
  • 3)adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;
  • 4)fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;
  • 5)procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;
  • 6)nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;
  • 7)nomina i presidenti dei Comitati provinciali;
  • 8)decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;
  • 9)adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 1 giugno 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art20 · fonte del testo