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[1]Sono iscritti all'assistenza sanitaria tutti i ricevitori ed i gerenti postali e telegrafici, i quali debbono versare all'Istituto un contributo mensile di lire sei.

[2]L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concorre alla spesa per l'assistenza sanitaria con una somma annua pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 4 agosto 1946

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art3 · fonte del testo