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Salvo quanto disposto dall'art. 27 i fondi disponibili in ogni esercizio finanziario possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:
- a)servizio dei mutui;
- b)concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;
- c)espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;
- d)spese generali e per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali. Alla categoria di spese di cui alla lettera c) non puo' essere assegnata una somma superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo dei contribuiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16. Alla categoria di spese di cui alla lettera d) non puo' essere assegnata una somma superiore al 5 per cento dei contributi stessi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962
