Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 2 — Iniziativa delle leggi regionali

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Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali. L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli. Lo Statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non puo' essere inferiore a 3000 ne' superiore a 15.000.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art2 · fonte del testo