Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 3 — Referendum abrogativo di leggi regionali

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Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalita' stabilite per il referendum abrogagativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art3 · fonte del testo