Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 43 — Segretario della Commissione
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Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal Commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione di controllo.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 11 giugno 2003
