Art. 47 — Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993. Leggi il testo vigente →
Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dell'art. 45 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto la Commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita', ne' motivi per chiedere il riesame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 45.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993
