Art. 48 — Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito
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Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizi di legittimita' inerenti alla regolarita' formale della nuova deliberazione del Consiglio regionale.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993
