Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 32 — Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale

La Giunta regionale, sotto la propria responsabilita', nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto regionale, puo', in caso d'urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio. Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva, adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art32 · fonte del testo