Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 21 — Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art21 · fonte del testo