Art. 21 — Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni
Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
