Art. 5 — Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie
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Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione. L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'art. 2. Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello Statuto puo' prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non puo' essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla rielezione. La revisione o l'abrogazione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto regionale non e' valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971
