Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 6 — Approvazione dello Statuto regionale

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento. ((Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale)). Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.

Testo vigente dal 9 gennaio 1971

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 16/1988

    Parametro
    19 gennaio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia-Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, recante "Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34", sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato…

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 127 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971. 22 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento. Il Parlamento, tolto: ove riscontri nello Statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o aggiunto: qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse tolto: dello Stato o di altre Regioni aggiunto: nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale. Il rifiuto e' comunicato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art6 · fonte del testo