Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 59 — Estensione dei controlli

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimita' deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione. Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune. I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall'art. 55: per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 413/1989

    Questione inammissibile
    18 luglio 1989

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60, L. 10 febbraio 1953 n. 62, e degli artt. 18 e 19, L. reg. Piemonte 12 agosto 1976 n. 42 - impugnati in quanto,dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, non consentono al CO.RE.CO. di reiterare l'esercizio del medesimo potere di controllo - va dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto concerne un'evenienza (la reiterabilità o meno del controllo) estranea all'ambito del giudizio 'a quò, il quale, essendo limitato alla richiesta di annullamento dell'atto negativo di controllo, non richiede alcuna diretta applicazione della normativa impugnata. (Questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).

    Art. 97 cost. · Art. 59 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 60 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 18 Costituzione e funzionamento degli organi regionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art59 · fonte del testo