Art. 58 — Spesa per il funzionamento degli organi di controllo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1953 al 9 marzo 1972. Leggi il testo vigente →
La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della Regione. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 marzo 1972
