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A completare il fabbisogno finanziario per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri contribuiranno gli enti pubblici e privati indicati nella convenzione di cui al primo comma del successivo art. 8 mediante versamenti da effettuarsi nelle misure e con le modalita' e alle scadenze stabilite nella predetta convenzione. Allo stesso fine, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione della sovraimposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali, commisurato allo 0,50 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°.
Testo in vigore dal 8 maggio 1954 al 22 aprile 1967
