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Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita' e sulle indennita' di licenziamento e di buonuscita. Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con la integrale attribuzione dei nuovi stipendi, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000, integrando l'aumento di stipendio, paga o retribuzione con un assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione, non dovuti ad aumenti biennali. Ove occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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