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Saranno emanate le opportune norme intese a stabilire che al personale dello Stato titolare di funzioni pari o superiori a quelle previste dall'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che sia effettivamente preposto a direzioni generali o ad uffici a queste assimilabili o superiori dell'amministrazione centrale dello Stato non compete alcun emolumento per l'esercizio di incarichi a qualsiasi titolo presso i consigli di amministrazione, i collegi sindacali o altri comitati di enti, societa' o aziende sottoposti a vigilanza o tutela governativa, salva la corresponsione dell'eventuale trattamento di missione. Le norme stesse disporranno le modalita' del versamento allo Stato da parte degli enti sopradetti dell'importo degli assegni, gettoni di presenza e di ogni altro compenso comunque denominato dovuto in rapporto a tale attivita' al personale sopra indicato. In dipendenza di quanto sopra, al personale di cui al comma precedente sara' attribuita, in aggiunta allo stipendio da determinarsi ai sensi del precedente articolo 13, una indennita' di carica adeguata alla rilevanza e alla responsabilita' della funzione, non cumulabile, oltre che con gli emolumenti di cui al comma precedente, con altre indennita' di carica, di funzione, di rappresentanza, militare o simili ne' con i compensi per lavoro straordinario. Il trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sara' determinato secondo la scala dei rapporti di stipendio tra le varie categorie risultante dalla detta legge, equiparandosi il trattamento del consigliere di Cassazione a quello globale spettante ai titolari di direzione generale dell'amministrazione centrale dello Stato che siano effettivamente preposti a detto ufficio. Sara' previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato per il personale di cui alla predetta legge 24 maggio 1951, n. 392, alle variazioni del trattamento dei sopra indicati titolari di direzione generale.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 145/1977

    Questione infondata
    6 dicembre 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ed allegate tabelle e 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, in quanto con sent. n. 228 del 1976 è stata dichiarata infondata identica questione sollevata nei medesimi termini.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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