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Al personale delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e' attribuito, dal 1 marzo 1968, se piu' favorevole, lo stipendio o paga o retribuzione che sarebbe spettato a quella stessa data qualora gli interessati, ferma restando la decorrenza delle eventuali promozioni successive:

  • a)fossero stati promossi alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1965 e al 1 marzo 1966, rispettivamente dal 2 gennaio 1965 e dal 2 marzo 1966;
  • b)avessero avuto titolo nella qualifica rivestita al 1 gennaio 1965 o al 1 marzo 1966, con effetto dalla stessa data, ad uno stipendio o paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello che sarebbe spettato ove alle date medesime essi si fossero trovati nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio dopo il 1 gennaio 1965, si considera goduto, se piu' favorevole, ai fini della riliquidazione della pensione di cui al successivo articolo 31 e dell'indennita' di buonuscita, l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che sarebbe spettato nelle ipotesi contemplate dal precedente comma. Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione di appartenenza, per i dipendenti, in attivita' di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione, per quelli in quiescenza.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art22 · fonte su Normattiva