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Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 6 aprile 1995
