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[1]Con effetto dal 1 luglio 1952, l'aliquota dell'imposta erariale sul reddito dei fabbricati e' fissata in ragione del 5 per cento. Le sovrimposte, comunale e provinciale, sul reddito dei fabbricati possono, dalla stessa data, essere applicate fino ai limiti risultanti dalla seguente tabella:

[2]Per i Comuni: limite normale.......................... L. 3,50 % eccedenza............................... L. 3,50 % ------- secondo limite.......................... L. 7 % ulteriore eccedenza..................... L. 2 % terzo limite............................ L. 9 %

[3]Per le Province:. limite normale.......................... L. 7,50 % eccedenza............................... L. 1,75 % -------- secondo limite.......................... L. 9,25 % ulteriore eccedenza..................... L. 1,75 % -------- terzo limite............................ L. 11 %

[4]La sovrimposta a favore delle Camere di commercio e' fissata nella misura massima di lire 0,055 per ogni cento lire di reddito dei fabbricati.

Testo in vigore dal 29 novembre 1951 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1219~art3 · fonte del testo