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Le ditte che abbiano stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati debbono tenere aggiornato, presso gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico delle materie prime. Alla voce "carico" dovranno essere specificate le quantita' delle materie grasse distinte per qualita' introdotte nello stabilimento, ed alla voce "scarico" le quantita' delle stesse materie grasse destinate alle varie lavorazioni. Dovranno altresi' tenere aggiornato un registro di carico e scarico della margarina e dei grassi idrogenati; alla voce "carico" dovranno riportare i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati prodotti; alla voce "scarico" i quantitativi usciti dallo stabilimento con l'indicazione dei destinatari e del numero del documento di accompagnamento. Si intendono finiti e pronti per la vendita, e quindi da includersi alla voce "carico", tutti i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati, comunque confezionati, esistenti nei locali dello stabilimento. La tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico e' obbligatoria anche per i grossisti ed i depositi di margarina o di grassi idrogenati. Al carico dovranno essere indicati il quantitativo introdotto, la ditta produttrice ed il numero del documento di accompagnamento, allo scarico i quantitativi venduti ed il numero del documento di accompagnamento. I registri di carico e scarico debbono essere, prima dell'uso, numerati e vidimati dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio. Per le registrazioni di carico e scarico di cui sopra sono riconosciuti idonei i libri tenuti per le scritturazioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, o dal testo unico per la finanza locale e dai relativi regolamenti di esecuzione. Anche questi libri dovranno pero' essere vidimati dall'Istituto di vigilanza di cui al precedente comma. Le spedizioni e le consegne, da parte di industriali, grossisti e depositi, di margarina o di grassi idrogenati, debbono essere sempre accompagnate da un documento dal quale risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonche' la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione. La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in piu' involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 23 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art8 · fonte del testo