Diritto internazionale privato

Art. 73 — Abrogazione di norme incompatibili

(( (Abrogazioni). (( Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.

Testo vigente dal 23 ottobre 1996

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 254/2006

    Illegittimità dichiarata
    4 luglio 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma primo delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale disposizione - che, sebbene abrogata dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato), continua ad applicarsi in tutti i giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della norma abrogatrice - prevedendo che i rapporti patrimoniali fra coniugi aventi diverse leggi nazionali siano regolati da quella del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, realizza - privilegiando, per ragioni legate esclusivamente alla diversità di genere fra i coniugi, la legge nazionale del marito - una discriminazione in danno della moglie in contrasto con gli art. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 19 Diritto internazionale privato · Art. 73 Diritto internazionale privato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art73 · fonte su Normattiva