Art. 73 — Abrogazione di norme incompatibili
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(( (Abrogazioni). Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1 gennaio 1996.
Testo in vigore dal 1 settembre 1995 al 23 ottobre 1996
