Art. 4 c.p.c. — Giurisdizione rispetto allo straniero
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Testo vigente dal 1 settembre 1995, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Testo vigente dal 1 settembre 1995, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1940
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il reda…
ECLI:IT:COST:1991:36 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembr…
ECLI:IT:COST:2005:460 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 200…
ECLI:IT:COST:2000:533 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, sollevate - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Milano e - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal tribunale di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così de…
ECLI:IT:COST:2000:168 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il r…
ECLI:IT:COST:1998:341 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…
ECLI:IT:COST:1983:192 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006. F.to: Annibale MARINI, Pr…
ECLI:IT:COST:2006:77 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002. Il Pre…
ECLI:IT:COST:2002:361 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 66 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorita' …
Art. 67 — Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
… caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere all'autorita'…
Art. 44 — Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età
La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di eta' sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace…
Art. 268 — Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare
… paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare e' sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari…
Art. 4 — Accettazione e deroga della giurisdizione
Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione …
Art. 40 — Giurisdizione in materia di adozione
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorche': a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia. In materia di rapporti…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art4 · fonte su Normattiva