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[1]Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili ((dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza)):
- a)i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi;
- b)i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche li abbiano esercitati regolarmente;
- c)i concessionari di autoservizi finitimi.
[2]Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili ((dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza)):
- a)i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche' li abbiano esercitati regolarmente;
- b)i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;
- c)i concessionari di autoservizi finitimi.
[3]Esistendo piu' richiedenti della medesima categoria, la precedenza sara' stabilita ((dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza)) avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:
[4]1° esercitino gia' regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;
[5]2° siano meglio organizzate cosi' nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;
[6]3° dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli.
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
