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[1]Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza:
- a)i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi;
- b)i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche li abbiano esercitati regolarmente;
- c)i concessionari di autoservizi finitimi.
[2]Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza:
- a)i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche' li abbiano esercitati regolarmente;
- b)i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;
- c)i concessionari di autoservizi finitimi.
[3]Esistendo piu' richiedenti della medesima categoria, la precedenza sara' stabilita dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:
[4]1° esercitino gia' regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;
[5]2° siano meglio organizzate cosi' nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;
[6]3° dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
