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[1]Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

  • a)i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi;
  • b)i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche li abbiano esercitati regolarmente;
  • c)i concessionari di autoservizi finitimi.

[2]Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

  • a)i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche' li abbiano esercitati regolarmente;
  • b)i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;
  • c)i concessionari di autoservizi finitimi.

[3]Esistendo piu' richiedenti della medesima categoria, la precedenza sara' stabilita dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:

[4]1° esercitino gia' regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;

[5]2° siano meglio organizzate cosi' nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;

[6]3° dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art6 · fonte del testo