Art. 103 — (Inasprimento delle pene pecuniarie) 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque
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Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento. La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, puo' stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:
- a)la misura del concorso finanziario una tantum in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;
- b)la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entita' degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanita', dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni. Il Ministro per la sanita' provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'articolo 10. In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanita', in caso di carenza degli organi regionali nell'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente. Il Ministero della sanita' provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
