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Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanita', le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge. Anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art108 · fonte su Normattiva