Art. 15 — Obbligo di autorizzazione
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Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti. L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge. Il Ministro per la sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
