Art. 28 — Sanzioni
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Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanita'. Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, puo' ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
