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Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanita'. Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, puo' ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 136/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    La questione attinente al sistema sanzionatorio della fattispecie della coltivazione o importazione di modiche quantita` di stupefacenti per uso personale e` stata gia` dichiarata manifestamente infondata da questa Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. O. n. 308/1985 e 95/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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  • Ordinanza n. 308/1985

    Questione infondata
    22 novembre 1985

    È manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non assoggettano la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della detenzione di medesime modiche quantità. Infatti, identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 231/1982 e O. n. 260/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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  • Ordinanza n. 258/1984

    Questione infondata
    3 dicembre 1984

    Questione gia dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 231/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art28 · fonte su Normattiva