Art. 6 — (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque: a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4; b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata; c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5
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Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5 della presente legge. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
