Art. 78 — (Divieto di propaganda pubblicitaria) 1.La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106
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La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 e' vietata. Il contravventore e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 201, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
