Art. 84 — Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983. Leggi il testo vigente →
Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione. A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'articolo 92. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
