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Il consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessita', l'istituzione di uno o piu' centri medici e di assistenza sociale. Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, e' attuato dalla giunta regionale. La giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al consiglio la necessita' di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui. I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza. Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potesta', ovvero da parte di autorita' di polizia, il centro compie gli interventi immediati necessari e indirizza colui che e' bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto piu' idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali. Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42. L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari ne' costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalita' degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operanti autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1983

    Illegittimità dichiarata
    22 febbraio 1983

    L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanità).

    Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 1 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art92 · fonte su Normattiva