Art. 92 — Enti ausiliari
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Il consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessita', l'istituzione di uno o piu' centri medici e di assistenza sociale. Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, e' attuato dalla giunta regionale. La giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al consiglio la necessita' di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui. I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza. Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potesta', ovvero da parte di autorita' di polizia, il centro compie gli interventi immediati necessari e indirizza colui che e' bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto piu' idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali. Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42. L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari ne' costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalita' degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operanti autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
