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Il consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli articoli 90 e 91, puo' concedere l'esercizio di singole attivita' fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalita' l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessita', senza scopo di lucro. Il consiglio regionale, accertata l'idoneita' dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il consiglio di cui all'articolo 10. L'attivita' che associazioni, enti ed istituzioni esplichino in esecuzione delle convenzioni di cui al secondo comma, e' sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione nella materia.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1983

    Illegittimità dichiarata
    22 febbraio 1983

    L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanità).

    Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 1 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art94 · fonte su Normattiva