Art. 94 — Convenzioni
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Il consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli articoli 90 e 91, puo' concedere l'esercizio di singole attivita' fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalita' l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessita', senza scopo di lucro. Il consiglio regionale, accertata l'idoneita' dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il consiglio di cui all'articolo 10. L'attivita' che associazioni, enti ed istituzioni esplichino in esecuzione delle convenzioni di cui al secondo comma, e' sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione nella materia. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
