Art. 21 — Commissario ad acta
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Qualora entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 25 agosto 1974
