Art. 21 — Commissario ad acta
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Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovra' provvedere alla formazione del piano. 4 Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 luglio 1975, n. 320
4La L. 5 luglio 1975, n. 320 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325, puo' essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi."
Testo in vigore dal 15 agosto 1975 al 24 aprile 1999
