Art. 21 — Commissario ad acta
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((Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovra' provvedere alla formazione del piano. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16)).
Testo in vigore dal 25 agosto 1974 al 15 agosto 1975
