Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 8 — Disposizioni sulla pubblicità

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La pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni religiose ed ideali non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. 7 In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE). La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 3a3 La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione di contemporanea. (( 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva)) La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 20 per cento di ogni ora e di e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora siano comprese le altre forme di pubblicita' di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

  • a)il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
  • b)devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
  • b-bis)non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promazionale a detti prodotti o servizi. 3 I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.2 PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 1992, N. 483. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.23 Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introtti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto di discosti degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del percato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 4 luglio 1991, n. 439

2

Il Decreto 4 luglio 1991, n. 439 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che " Al fine di determinare quale sia l'"attivita' principale" di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita', di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di imprese nell'ambito del territorio nazionale." Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche."

3a

Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223."

3

Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 13 e 15 del presente articolo si applicano a partire dal 1 luglio 1993.

L. 26 ottobre 1995, n. 447

7

La L. 26 ottobre 1995, n. 447, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 6 maggio 2004

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, perché esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua della situazione normativa sopravvenuta. [Nella specie, le disposizioni oggetto della questione - vale a dire gli artt. 8 e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - sono state modificate, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1, comma 18, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dall'art. 3, comma 3, lett. b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)]. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 420/1994

    Illegittimità dichiarata
    7 dicembre 1994

    La mancanza, nel d.l. n. 323 del 1994, di una norma diretta ad evitare l'insorgenza di posizioni dominanti nel settore dell'emittenza televisiva privata (e, in ispecie, ad impedire che uno stesso soggetto sia titolare di tre concessioni) è giustificata dal non irragionevole intento del legislatore di cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente, in funzione della sopravvenuta necessità di revisione del primo piano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive ed in attesa della prevista riforma della disciplina "a regime" contenuta nella l. n. 223 del 1990. Ne' la censurata mancanza travalica il limite minimo del pluralismo al di la' del quale risulta violato l'art. 21 Cost., atteso che essa riguarda un contesto temporalmente limitato a non più di tre anni e connotato da una più ampia platea di emittenti legittimate alla diffusione televisiva (essendo consentita la prosecuzione nell'esercizio degli impianti censiti non soltanto ai titolari delle concessioni assentite, ma anche a quelli precedentemente operanti in regime autorizzatorio). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. con modif. nella l. 27 ottobre 1993, n. 422, in combinato disposto con l'art. 15, comma quarto, e con l'art. 8, comma settimo, della l. 6 agosto 1990, n. 223). - Oggetto della questione (come rilevato nella motivazione della pronuncia) è in realtà il solo art. 1, comma terzo, del d.l. n. 323 del 1993. Sulla disciplina posta dal precedente d.l. n. 807 del 1984, v. S. n. 826/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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