Art. 11
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Quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi vengono a morte in attivita' di servizio, hanno diritto all'assegno continuativo le vedove e gli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), sempreche' il personale suddetto abbia contribuito al Fondo per almeno 15 anni. Per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti al Fondo alla data predetta, il periodo minimo di contribuzione per avere diritto all'assegno e' di cinque anni. Il periodo minimo di contribuzione di cui al primo comma non e' necessario se il dipendente sia morto a cagione dell'esercizio delle sue funzioni e la liquidazione dell'assegno e' fatta come se il dipendente avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 20 anni. Qualora il dipendente avesse gia' contribuito per un periodo superiore a 10 anni, il periodo stesso, ai fini della liquidazione dell'assegno, verra' aumentato di altri 10 anni. L'assegno continuativo e' calcolato con gli stessi criteri di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge e valgono le disposizioni contenute nell'articolo 10.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
