Art. 21
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La misura dell'indennita' di buonuscita agli iscritti collocati a riposo o cessati dal servizio o se morti in servizio, ai loro superstiti aventi diritto a pensione, e' pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e 13a mensilita', con l'integrazione di una somma aggiuntiva da prelevarsi dalla dotazione che verra' a costituirsi destinandovi la ritenuta aggiuntiva del 2 per cento di cui all'articolo 2. La somma aggiuntiva sara' calcolata tenendo conto dell'entita' della dotazione, degli anni di servizio in cui l'iscritto al Fondo ha contribuito con la ritenuta del 2 per cento e della base pensionabile. Il Consiglio di amministrazione fissa i criteri generali per la determinazione e per la erogazione della somma aggiuntiva.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
