Art. 6 — Completamento e trasferimento di opere alle regioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1976 al 4 agosto 1983. Leggi il testo vigente →
Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata altresi', in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'articolo 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e della legge 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno e' altresi' autorizzata a completare gli interventi di cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire. Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, gia' in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera b) dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi. Tutte le opere gia' realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con i criteri e le modalita' indicate dal comitato di cui allo articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate. La Cassa e' autorizzata altresi' a fornire alle regioni un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passivita' pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attivita' pubbliche. Le regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'articolo 3. Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette e' anche esso trasferito alle regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dello articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonche' la complessiva anzianita' di servizio maturata. Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 4 agosto 1983
